IVIE imposta sul valore degli immobili situati all’estero

IVIE imposta sul valore degli immobili situati all’estero

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Enti non commerciali, società semplici e persone fisiche residenti fiscalmente nel paese sono tenuti a monitorare fiscalmente i beni immobili detenuti all'estero e a versare l'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero (IVIE). Questo obbligo coinvolge la compilazione del quadro RW nel modello Redditi, e la mancata adesione a queste regole comporta sanzioni amministrative.

La normativa, introdotta con il Decreto Legge n. 167/90 e successivamente convertita nella Legge n. 227/90, impone a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali residenti l'obbligo di dichiarare annualmente il possesso di immobili all'estero attraverso il quadro RW. Questa dichiarazione è parte integrante della dichiarazione dei redditi, il modello Redditi Persone Fisiche, e rappresenta uno strumento per il monitoraggio fiscale di tali beni al di fuori dei confini nazionali.

L'IVIE, equivalente dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per gli immobili in Italia, è un'imposta patrimoniale dello 1,06% (dal 2024 precedentemente era dello 0,76%) sul valore degli immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati. 

Il calcolo dell'IVIE si basa sulla quota di possesso dell'immobile e sui mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La base imponibile dell'imposta, che deve essere dichiarata nel quadro RW, può essere determinata attraverso il costo di acquisto, il costo di costruzione o il valore di mercato dell'immobile detenuto all'estero.

L'IVIE prevede alcune agevolazioni per gli immobili situati in Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. In questi casi, è possibile utilizzare il valore catastale dell'immobile come base imponibile per il calcolo dell'IVIE.

La franchigia dell'IVIE è di 200 euro, e l'imposta non è dovuta se l'importo non supera questa soglia. È anche possibile detrarre un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta patrimoniale versata nello Stato estero in cui è situato l'immobile.

Per il versamento dell'IVIE, si utilizzano i codici tributo specifici con il modello F24, e la liquidazione e il versamento devono seguire le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli immobili all'estero devono essere inclusi nel calcolo del valore del patrimonio immobiliare ai fini ISEE, e devono essere dichiarati per ottenere il Reddito di Cittadinanza (RdC).

Compilare il quadro RW richiede attenzione ai dettagli e la corretta indicazione di informazioni come il codice titolo di possesso e altri 23 campi che riguardano la proprietà dell'immobile detenuto fuori dai confini nazionali. La corretta adesione a queste procedure è fondamentale per evitare sanzioni e beneficiare delle agevolazioni offerte dal ravvedimento operoso in caso di errori o omissioni.

L'omessa dichiarazione di immobili situati all'estero nel quadro RW comporta l'applicazione di sanzioni amministrative. Queste sanzioni sono di due tipi:

  1. Sanzione per mancato monitoraggio fiscale:

    • Dal 3% al 15% degli importi non dichiarati in via ordinaria.
    • Dal 6% al 30% se la violazione riguarda investimenti all'estero detenuti in paesi non collaborativi.
  2. Sanzione amministrativa per ritardato versamento:

    • Nel caso di versamento in ritardo dell'Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero (IVIE), la sanzione amministrativa pecuniaria è del 30% del valore dell'imposta.

Qualora il contribuente decida di sanare autonomamente la violazione associata alla mancata indicazione di immobili esteri nel quadro RW, può avvalersi della disciplina favorevole del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97. Utilizzare questo strumento consente una notevole riduzione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie rispetto a quelle che potrebbero essere applicate dall'ufficio accertatore durante controlli.

È essenziale individuare tempestivamente eventuali errori commessi e predisporre dichiarazioni dei redditi integrative per correggere la situazione, sfruttando la possibilità di versare sanzioni ridotte attraverso il ravvedimento operoso. Questa pratica permette al contribuente di risolvere la violazione in modo collaborativo, riducendo l'onere finanziario derivante dalle sanzioni amministrative.