acquisto di immobile , il venditore è tenuto a garantire l’assenza di vizi?

acquisto di immobile , il venditore è tenuto a garantire l’assenza di vizi?

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In generale, quando si acquista un immobile, il venditore è obbligato a garantire l'assenza di vizi che possano pregiudicare l'uso normale o ridurre notevolmente il valore del bene. Questa garanzia si applica principalmente ai vizi "occulti", ovvero quelli non visibili al momento della vendita e che non sono stati segnalati.

Per gli acquisti tra privati, l'acquirente deve comunicare eventuali vizi dell'immobile al venditore entro un anno dalla consegna e entro 8 giorni dalla loro scoperta. È importante notare che questi termini possono variare a seconda della legislazione locale.

Nel caso di acquisto da un costruttore, alcune legislazioni prevedono una garanzia estesa a 10 anni contro i vizi dell'immobile. Inoltre, possono essere richieste fideiussioni bancarie al momento della stipula del contratto preliminare per proteggere le somme versate dall'acquirente. La presenza di una polizza assicurativa decennale a copertura di difetti di costruzione potenziali è un ulteriore livello di protezione.

L'obbligo di stipulare un contratto preliminare tramite notaio può contribuire a fornire ulteriori garanzie e trasparenza nella transazione. Inoltre, la tipologia di vendita (a misura o a corpo) può influire sui diritti e gli obblighi delle parti, con la vendita a corpo che generalmente offre maggiori protezioni per l'acquirente.

Nel caso di difetti non dichiarati o non manifesti, è consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto immobiliare per valutare la situazione specifica e determinare il corretto approccio legale.

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