Accettazione tacita di eredità

Accettazione tacita di eredità

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La registrazione dell'accettazione tacita di eredità rappresenta una questione complessa nell'attività notarile , principalmente a causa dei costi associati, prevalentemente imposte e tasse a carico della parte che aliena l'eredità. In passato, la prassi notarile tendeva a evitare la registrazione per ridurre tali costi, ma l'interpretazione giurisprudenziale è diventata più rigorosa nel tempo. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha quindi stabilito che, se un notaio è chiamato a redigere un atto riguardante immobili ereditati con accettazione tacita, deve anche occuparsi della registrazione di questa accettazione secondo l'art. 2648 del codice civile.

È consigliabile pubblicare i passaggi precedenti riguardanti la successione di un immobile, in particolare le accettazioni ereditarie espresse in forma tacita, al fine di garantire la sicurezza delle transazioni immobiliari. Ciò è cruciale per proteggere acquirenti e istituti di credito, assicurando l'affidabilità e la completezza dei registri immobiliari, come previsto dall'art. 2650 c.c. Inoltre, la registrazione dell'accettazione tacita di eredità è importante in situazioni come procedimenti esecutivi e per mantenere la continuità delle registrazioni.

Per garantire la tutela degli acquirenti, specialmente dal rischio di rivendicazioni da parte di eredi effettivi con titoli ereditari prevalenti, è essenziale che l'acquisto a titolo di erede e l'acquisto dall'erede apparente siano registrati prima dell'acquisto da parte dell'erede reale o legatario.

Inoltre, il documento sottolinea l'importanza della registrazione anche dopo 20 anni dall'apertura della successione, per evitare eventuali complicazioni legate a sospensioni o interruzioni dei termini dell'usucapione o a parenti che possono emergere successivamente. Si consiglia anche di registrare l'accettazione tacita di eredità per immobili non direttamente derivati da successione, ma per i quali esiste un precedente acquisto a causa di morte non registrato nel ventennio.

Infine, si suggerisce che se la registrazione menziona un singolo bene, l'accettazione deve intendersi valida per tutti i beni ereditati nella giurisdizione della Conservatoria in cui è stata effettuata la registrazione, poiché accettazioni parziali non sono ammesse secondo l'art. 475, c.3, c.c.