CHECK-IN IN PRESENZA: STOP ALL’IDENTIFICAZIONE DA REMOTO PER LE STRUTTURE RICETTIVE

CHECK-IN IN PRESENZA: STOP ALL’IDENTIFICAZIONE DA REMOTO PER LE STRUTTURE RICETTIVE

LT Immobili & Design

 

Il Ministero dell’Interno ha recentemente chiarito, tramite una circolare sottoscritta dal Capo della Polizia Vittorio Pisani, che non è consentita la pratica del check-in remoto nelle strutture ricettive, ovvero l’identificazione degli ospiti tramite l’invio telematico dei documenti d’identità e l’utilizzo di codici di apertura informatizzati o key boxes per accedere alla struttura.

Perché non è consentito il check-in remoto?

Secondo la circolare, l’identificazione a distanza non soddisfa i requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Infatti, se dopo l’invio dei documenti l’accesso alla struttura avviene senza un controllo in presenza, non vi è garanzia che l’identità degli occupanti sia effettivamente verificata. Questo comporta un rischio per la sicurezza pubblica, poiché le autorità potrebbero trovarsi nell’impossibilità di risalire rapidamente ai nominativi degli ospiti.

La Corte Costituzionale si è già espressa sul tema, ribadendo che l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, sancito dall’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ha come scopo principale quello di garantire la sicurezza pubblica. La comunicazione tempestiva e accurata dei dati consente infatti alle forze dell’ordine di monitorare chi alloggia nelle strutture ricettive, uno strumento fondamentale per la prevenzione di crimini e altre attività illecite.

HomeExchange e piattaforme di scambio casa

Un’altra questione affrontata nella circolare riguarda le piattaforme di scambio casa come HomeExchange. Anche in questi casi, i dati delle persone coinvolte devono essere registrati nel portale Alloggiati Web. Questo requisito mira a evitare il rischio che vengano forniti dati falsi per eludere i controlli o occupare un alloggio senza essere identificati dalle autorità.

Le “Marina Resort” e le strutture non convenzionali

Le stesse regole si applicano anche alle cosiddette Marina Resort, ovvero strutture dedicate alla sosta e al pernottamento di turisti su imbarcazioni da diporto. Sebbene non siano strutture ricettive tradizionali, dal punto di vista normativo e fiscale sono equiparate a queste ultime. Di conseguenza, anche le Marina Resort devono rispettare le disposizioni dell’art. 109 del TULPS, inclusa l’identificazione in presenza degli ospiti.

Il ruolo del gestore privato

La circolare sottolinea che eventuali eccezioni o distinzioni proposte dai gestori privati, come la presunta impossibilità di verificare fisicamente i documenti, sono da considerarsi irrilevanti e in contrasto con la ratio della norma. L’obiettivo principale resta quello di garantire la sicurezza pubblica, e ciò implica che l’identificazione debba avvenire sempre in modo diretto e in presenza.

Implicazioni per gli operatori del settore

Gli operatori delle strutture ricettive devono adeguarsi a queste disposizioni e garantire che l’identificazione degli ospiti avvenga esclusivamente di persona. Questo comporta l’aggiornamento dei processi interni e delle tecnologie utilizzate per la gestione degli accessi.

L’adozione di queste misure può sembrare un ostacolo alla semplificazione dei processi, ma rappresenta un passo essenziale per preservare la sicurezza pubblica e ridurre i rischi associati alla gestione remota delle strutture ricettive.

Se hai dubbi su come adeguarti alle nuove disposizioni o vuoi approfondire l’argomento, contattaci: siamo qui per aiutarti a garantire che la tua struttura rispetti le normative e offra un’esperienza sicura e affidabile ai tuoi ospiti.

wharsapp